IL SINDACO
Visti il 2° comma dell'art. 5 del D.L. 17.3.1980 n° 68, la Legge 20.12.1982 n° 924 e l'art. 10 del D.P.R. 26.8.1993 n° 412;
Atteso che il territorio del Comune di Ostra ricade nella zona climatica "D", di cui alla richiamata normativa, nella quale l'esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito dal 1° novembre al 15 aprile ;
Considerato l'andamento sfavorevole della stagione climatica e la previsione di un brusco abbassamento della temperatura per i prossimi giorni;
Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover anticipare il periodo nel quale è consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento rispetto a quello stabilito dalla normativa sopra citata;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2002 n° 267;
ORDINA
E' consentita l'accensione degli impianti di riscaldamento a far data dalla presente ordinanza, ferme restando le altre disposizioni stabilite dal D.L. n° 68/80, Legge 924/82 e D.P.R. 412/93.
L' Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
La presente ordinanza verrà trasmessa alla Multiservizi s.p.a. di Ancona, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Ostra e, contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Ostra.
Ostra, 18.10.2011
IL SINDACO
(Avv. Massimo Olivetti)