Tracciabilità dei flussi finanziari


Informativa ai fornitori del Comune in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136 del 13 agosto 2010)

La Legge n° 136 del 13 agosto 2010, modificata dal DL 12 novembre 2010, n° 178 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" prevede all'articolo 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Gli articoli 3 e 6 della legge 136/2010 dettano disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche. La nuova disciplina è entrata in vigore dal 7 settembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge in oggetto, l'appaltatore o fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Utilizzo di bonifici e conti correnti dedicati

Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonch'è i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche  devono utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Comunicazioni alla stazione appaltante

L'appaltatore o fornitore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, gli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nonché comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. A tal fine si allega il modulo di dichiarazione (allegato A), da compilare e ritornare alla stazione appaltante.

Modalità di effettuazione dei bonifici

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

Clausola relativa alla tracciabilità

La stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Sanzioni

L'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 prevede l'applicazione di specifiche sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della predetta legge.


Allegati:

Modello di comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da compilare (Allegato A) (27 KB)

RIFERIMENTO LEGISLAZIONE:
Decreto Legge n. 187-2010

Estratto Legge 136 del 13 agosto 2010 (27 KB)



Determinazioni della Autorità della Pubblica Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori Servizi e Forniture:- Determina n. 4 del 2011
- Determina n. 10 del 2010
- Determina n 8 del 2010
 visualizzabili al sito dell'Autorità della Pubblica Vigilanza AVCP