L'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione è stato introdotto dall'articolo 1, commi 209-214, della legge 244/2007 e disciplinato dal Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 Aprile 2013.
L'obbligo comporta che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione, l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere eseguita esclusivamente in forma elettronica".
Dal prossimo 31 marzo 2015 tale obbligo riguarderà anche il Comune di Ostra (art. 25 comma 1 D.L. 66/2014); pertanto, a decorrere da tale data, ogni fornitore dovrà produrre, nei confronti dell'Ente, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it
I fornitori potranno effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo ad un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate.
Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 specifica altresì le regole tecniche per l'identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione e, all'art. 3, comma 1, impone alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche di individuare i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture.
Per il Comune di Ostra è stato individuato un unico ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche, al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco: UF7T97 che dovrà essere utilizzato per ogni fatturazione elettronica inviata al sistema di interscambio (SdI).
Ostra, 27/03/2015