14/04/2018 - TESTAMENTO BIOLOGICO (D.A.T.)

Con la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il testamento biologico, conosciuto anche come “DAT - Disposizioni anticipate di trattamento”.  

 

In previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi si può   esprimere in anticipo la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché esprimere il proprio consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.  

 

Le DAT possono essere redatte anche davanti a un notaio (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) oppure per scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.

 

Requisiti

Tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Ostra, capaci di intendere e di volere, in possesso di un valido documento di identità, possono depositare il proprio testamento biologico.

 

Costo

Gratuito

 

Documentazione

È possibile redigere autonomamente il testamento biologico, su carta semplice o sul modello allegato che deve essere sottoscritto sia dall’intestatario che dal fiduciario e consegnato personalmente dal disponente all’ufficiale di stato civile .

 

Note

La consegna deve essere fatta all’Ufficio di Stato Civile sito a piano terra della sede comunale di Piazza Dei Martiri n. 5

 

Referente: Purziani Angelo – Istruttore Amministrativo - 

 

Contatti: 071-7980606 int. 433 mail: a.purziani@comune.ostra.an.it

 

Verrà rilasciata una ricevuta con il numero di registrazione, la data e la firma del ricevente, apposta in calce alla copia della DAT ad uso del disponente, e a richiesta dello stesso su altra copia da destinare al fiduciario, mentre l’originale è trattenuto agli atti d’ufficio.

 

La D.A.T.  è revocabile in ogni momento: per annullare o modificare il contenuto della dichiarazione già depositata ovvero annullare o modificare il fiduciario o il suo sostituto, occorre rivolgersi al medesimo ufficio di stato civile previo appuntamento telefonico.

 

In caso di trasferimento di residenza del disponente in altro Comune, la DAT dovrà essere ritirata dal disponente stesso o, se impedito, ritirata dal fiduciario per essere poi consegnata al Comune di nuova residenza.

 

Al Registro della DAT potranno avere accesso: il disponente e il fiduciario.

 

Al di fuori di questi si applica la disciplina sull’accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi del DPR: 184/2006.

 

L’accesso potrà essere esercitato dal medico curante su disposizione dei parenti più prossimi o dai parenti stessi, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

 

 

Documentazione allegata:

Documento in formato Adobe AcrobatDICHIARAZIONE anticipata di trattamento (D.A.T.)