14/03/2020 - Coronavirus e assenze dal lavoro: ecco come gestirle

Coronavirus e assenze dal lavoro: ecco come gestirle

 

1. Assenze dal lavoro dettate dalle pubbliche autorità
La prima tipologia di assenza che potrebbe verificarsi è quella dettata dalla pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In tal caso, chiaramente, il lavoratore non può recarsi al lavoro perché imposto direttamente da un’autorità pubblica, quindi indipendente dalla volontà dei lavoratori. La retribuzione, in tale fattispecie, è comunque garantita.
In alternativa all’assenza, il datore di lavoro potrebbe disporre l’opportunità per i propri dipendenti– laddove possibile – di poter lavorare da casa in modalità telelavoro. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha già fatto sapere che non serve alcun accordo individuale tra le parti per avviare la tale tipologia di lavoro.


2. Sospensione dell’attività lavorativa per emergenza Coronavirus
Altra casistica riguarda la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata.
Come in precedenza, anche qui vi è l’involontarietà da parte dei lavoratori di non recarsi al lavoro. Pertanto è evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione.


3. Quarantena obbligatoria per Coronavirus
Qualora il datore di lavoro si trovi ad affrontare la situazione di un proprio dipendente posto in quarantena obbligatoria, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus, occorre riferirsi al CCNL applicato. In tali casi, il contratto collettivo riconduce generalmente l’assenza ai casi di ricovero per altre patologie o interventi.
Naturalmente l’assenza del lavoratore deve essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia ospedaliera; con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

 

4. Quarantena volontaria per Coronavirus
E se il lavoratore è assente per quarantena volontaria? Siccome si tratta di un comportamento di oggettiva prudenza l’assenza è considerata alla stregua dell’astensione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.
Il lavoratore può cioè decidere di adottare un comportamento di quarantena “volontaria”:
- a causa delle prescrizioni dell’autorità pubblica
- oppure perchè è entrato in contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste
Pertanto il “comportamento di oggettiva prudenza” è considerato al pari delle astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

 

5. Assenza dal lavoro per paura di contagio dal Coronavirus
Infine, potrebbe verificarsi il caso di lavoratori che non si recano a lavoro per paura di essere contagiati dal Coronavirus, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione.
Ebbene, in tali casi, si tratta di una assenza autodeterminata poiché dettata dal semplice timore di essere contagiati. Non è possibile , in questo caso ,riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione.
Quindi, dall’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro possono determinarsi provvedimenti disciplinari che possono portare anche all’espulsione del lavoratore.

 

Soluzioni per giustificare l’assenza dal lavoro

 

1. Ferie
Compatibilmente con il monte ancora nella disponibilità del singolo e con le esigenze organizzative aziendali (non tutti potranno contemporaneamente assentarsi paralizzando l’attività produttiva).

 

2. Permessi retribuiti
Regime simile alle ferie. Nelle ipotesi previste dalla legge, ed integrate dalla contrattazione collettiva, sarà necessario comunque un coordinamento con la parte datoriale per evitare assenze di massa.

 

3. Permessi non retribuiti
L’assetto è identico a quello descritto per i permessi non retribuiti, la cui previsione è anch’essa in massima parte demandata alla contrattazione collettiva. A differenza di quanto accade per i permessi retribuiti però, in questa ipotesi però, non sussistendo il presupposto della retribuzione, il lavoratore non godrà neppure della relativa contribuzione previdenziale.

 

4. Banca ore
Consente l’accantonamento di ore di straordinario, da utilizzare per assentarsi dal lavoro, secondo le modalità di fruizione anche queste previste dai contratti collettivi.

 

5. Congedo parentale
Anche questo strumento è subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge che ne consentono l’accesso, con le modalità di fruizione articolate prefisse dalla legge e disciplinate dai contratti collettivi (12 anni di età, 10 mesi max in linea generale).

 

6. Malattia
Assenza giustificata evidentemente soltanto previa trasmissione del certificato medico che la attesti.
È equiparabile alla malattia soltanto lo stato di quarantena , in quanto trattamento sanitario, ogni altra ipotesi è esclusa (prudenza, timore etc...).

Nel certificato medico attestante la quarantena deve essere chiaramente specificato ,nel campo diagnosi, quarantena obbligatoria o volontaria, febbre (sospetto Covid +) o il codice V29.0

 

7. Lavoro agile
I recenti decreti ne hanno snellito gli adempimenti formali, ma è pur sempre necessaria una compatibilità materiale della prestazione lavorativa con la modalità.

 

 

SMI - Sindacato Medici Italiani

F.to Mario Iovane

Segretario Organizzativo Nazionale SMI

Via Livorno, 36 – 00162 Roma 06 44254168 fax 0694443406