Si rinnova, alla cittadinanza, l'invito al rispetto dell'art. 32 del Regolamento comunale di Polizia Urbana, intitolato "Utilizzo di prodotti pirotecnici", che vieta tassativamente di far esplodere materiali pirotecnici e similari: - nelle aree pubbliche, nonché in quelle private, se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura che si ripercuotano sugli spazi pubblici; - in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; - all'intero di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture. Sono esclusi dal divieto, di cui all'articolo sopra menzionato, gli spettacoli pirotecnici realizzati dalle ditte specificatamente autorizzate a norma dell'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.