IMU e TASI

 

I.M.U ACCONTO 2014 - SCADENZA 16/06/2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale e la TASI la componente diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

La Legga n. 147 del 27/12/2013 ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011 stabilendo che:

a)     L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9), ed alle pertinenze della stessa (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura  massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

b)     L'IMU non si applica altresì:

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze di soci assegnatari;

- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;

- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono esenti i terreni agricoli in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Il Comune, ad oggi, non ha deliberato le aliquote IMU per l'anno 2014; pertanto, in base a quanto stabilito dal comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, la rata di acconto 2014 dovrà essere pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno 2013 di seguito elencate:

-    abitazione principale e relative pertinenze  (nei limiti stabiliti dalle norme)...........................................0,46%

-    immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze non abitazione principale (eccezione

fatta per quelli costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e per gli alloggi

di proprietà dell'Erap) ........................................................................................................................0,96%

-     aree fabbricabili e terreni..........................................................................................................0,86%

-     altri immobili non ricompresi nelle categorie impositive sopra indicate ................................................0,88%

-    detrazione per abitazione principale ................................................................................... € 200,00;

 

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Imposta deve essere corrisposta mediante modello di versamento F24 oppure mediante apposito bollettino di c/c postale da reperire presso gli uffici postali. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice Comune F401 per i versamenti da effettuare al Comune di Ostra:

                                                                                                           Codice Tributo           Codice Tributo

                                                                                                                Comune                      Stato

-    IMU per abitazione principale e relative pertinenze................................3912

-    IMU per aree fabbricabili...........................................................................3916

-    IMU per gli altri fabbricati ....................................................................3918

-    IMU per fabbricati categoria D -

     Quota corrispondente all'aliquota base dello 0,76% riservata allo stato......................................3925

-    IMU per fabbricati categoria D - 

    Incremento deliberato rispetto all'aliquota base riservato al comune.......3930

 
 
 

 


ATTENZIONE: Nel calcolo IMU è necessario aggiornare l'aliquota da applicare in base alla casistica di interesse di ciascun contribuente.

Le aliquote da inserire sono quelle sopra riportate.  




 
 
 

Per conoscere la rendita catastale

Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

  • il proprio codice fiscale;
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);
  • la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
 
 

 

TASI - ACCONTO 2014

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale e la TASI la componente diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

 

Il Comune non ha deliberato le aliquote TASI per l'anno 2014  entro la data del 23 maggio 2014 e pertanto, in base a quanto stabilito dal Comunicato n. 128 del 19 maggio 2014 del Ministero delle Finanze, che dovrà essere codificato in un provvedimento legislativo di prossima approvazione, la data di scadenza dell'acconto TASI 2014 fissata al 16/06/2014 è prorogata a data da definirsi.

 

Rimandiamo, pertanto, l'attività di informazione sulle scadenze, aliquote e modalità di pagamento all'approssimarsi della nuova scadenza che verrà fissata dalla legge.


Ostra, 05/06/2014